Abbattiamo le barriere architettoniche in condominio!

La casa è il luogo per eccellenza dove sentirsi accolti e protetti. Purtroppo però non per tutti è così: troppo spesso, infatti, le barriere architettoniche rendono difficile raggiungere la propria abitazione a cittadini con handicap o con difficoltà motorie dovute all’età.Questo può portare all’isolamento sociale, dal momento che molti disabili e anziani sono costretti a restare a casa per evitare di scontrarsi con le barriere architettoniche presenti nel loro condominio, o quantomeno a subire una forte limitazione nella propria autonomia.
Ma non è obbligatorio che sia così! Esistono infatti diversi dispositivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui i più usati sono sicuramente i montascale e i servoscala fissi e mobili. Se stai pensando di acquistare un dispositivo per migliorare l’accessibilità della tua abitazione ti consigliamo le soluzioni di Vimec, che puoi trovare sul sito www.vimec.biz
Nel caso di un condominio, la legge viene incontro al cittadino anziano o disabile per garantirgli l’accessibilità ai vari ambienti. Vediamo insieme la legislazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche, per cercare di capire com’è possibile ripartire le spese nel caso di un complesso condominiale.

Abbattimento delle barriere architettoniche in condominio: ripartizione delle spese

La legge che regolarizza l’accessibilità in condominio in riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche è il D.M. n. 236/1989. Questo decreto stabilisce che, trattandosi di una modifica a una parte comune dell’immobile, l’installazione di una soluzione per il superamento delle barriere architettoniche deve essere oggetto di una specifica assemblea condominiale.
Qualora la spesa venga approvata dal condominio, secondo le maggioranze stabilite dal Codice Civile, allora il costo dell’impianto verrà ripartito tra tutti i condomini; in caso contrario si potrà comunque procedere all’installazione, ma sarà la persona che lo richiede a doversi fare carico di tutte le spese.

Anche in questo secondo caso è comunque necessario seguire una particolare procedura prima di procedere con l’installazione di un impianto fisso per il superamento delle barriere architettoniche. In particolare si dovrà inviare una richiesta scritta all’amministratore del condominio, per informarlo del fatto che si intende installare un montascale o un altro tipo di supporto. Trascorsi tre mesi dall’invio della richiesta, la persona può liberamente procedere all’installazione dell’impianto.
In ogni caso è consigliabile non limitarsi a inviare semplicemente la comunicazione all’amministratore, ma richiedere un’assemblea specifica per discutere dell’argomento, evitando così l’insorgere di litigi e, al contempo, cercando di capire se esistono altri condomini interessati a partecipare al costo dell’opera.
I tre mesi servono infatti a verificare che non ci siano limiti tecnici o eventuali controindicazioni che è il caso di considerare prima di procedere con l’acquisto dell’impianto. Tra questi, ad esempio, l’idoneità della scala in termini di sicurezza e stabilità delle parti comuni del condominio. Per questo motivo è nell’interesse di tutto il condominio che il progetto venga condiviso il prima possibile, in modo da prendere in considerazione tutte le circostanze del caso.
Ad ogni modo la legge tende sempre a tutelare i diritti della persona disabile o anziana, permettendo l’installazione di un montascale in condominio anche nel caso di edifici con valore storico o architettonico.

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